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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 25
1.
Dopo il comma 13 dell' articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), è aggiunto il seguente:
"13 bis. Una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e ne regola i relativi rapporti.".
2.
Dopo il comma 13 bis dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:
"13 ter. La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifiche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo.".
3.
Dopo il comma 13 ter dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:
"13 quater. La convenzione di cui al comma 13 bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione.".

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