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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Art. 10
Competenze del Comune
1. Sono di competenza del Comune le funzioni amministrative in materia di:
a) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 Sito esterno e dell'articolo 12 della legge n. 475 del 1968 Sito esterno;
b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;
c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
e) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;
f) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto;
g) decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 362 del 1991 Sito esterno. In presenza di più titolari interessati al decentramento, il Comune individua i criteri e le modalità per dare corso a una selezione;
h) chiusura delle farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici qualora non sussistano più le ragioni che ne hanno determinato l'apertura, previste all'articolo 8, commi 1 e 4, e all'articolo 9, comma 1.
2. Il Comune riconosce la titolarità della farmacia, previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dell'effettiva apertura della farmacia. Il provvedimento di autorizzazione all'apertura e il riconoscimento della titolarità sono trasmessi all'Azienda USL territorialmente competente e alla Regione.

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