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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Art. 14
Chiusura per ferie
1. Per consentire al personale addetto alle farmacie di fruire delle ferie annuali, le farmacie possono osservare, nell'arco di un anno, la chiusura per il periodo massimo di trenta giorni, secondo le modalità e tempi stabiliti entro il 31 marzo di ciascun anno dall'Azienda USL, sentiti i Sindaci, l'Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica.
2. Fatte salve le chiusure autorizzate ai sensi dell'articolo 10, comma, 1 lettera d), la chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.
3. L'Azienda USL deve assicurare che sia data agli utenti adeguata informazione sulle farmacie che prestano servizio nei periodi di ferie, in particolare attraverso il portale informativo di cui all'articolo 12.

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