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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Art. 7

(prima aggiunto comma 4 bis da art. 37 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 poi abrogato da art. 13 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Farmacie nei luoghi ad alto transito
1. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione da parte dei Comuni delle rispettive piante organiche, con apposita delibera, previo parere della competente Commissione assembleare, individua il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive previste dall'articolo 1 bis della legge n. 475 del 1968 Sito esterno, sulla base del numero complessivo di sedi farmaceutiche sul territorio regionale, comprensivo delle sedi di nuova istituzione.
2. Entro il limite del numero massimo individuato ai sensi del comma 1, la Regione, anche su richiesta del Comune interessato, sentita l'Azienda USL e avvalendosi del suo supporto tecnico, può istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
3. L'istituzione di tali farmacie, in quanto funzionale ai luoghi ad alto transito di cui al comma 2, non comporta delimitazione di sede farmaceutica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, salvo il rispetto delle distanze minime previste.
4. Le sedi non assegnate ai Comuni, oppure assegnate ai Comuni ma non aperte entro un anno dalla data di esercizio della prelazione, vengono assegnate mediante concorso ai sensi dell'articolo 6.
4 bis. abrogato

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