Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 03/08/2022 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 20/05/2021 | ||
4. | 01/08/2019 | ||
5. | 22/10/2018 | ||
6. | 27/07/2018 | ||
7. | 27/12/2017 | ||
8. | 01/08/2017 | ||
9. | 23/12/2016 | ||
10. | 21/10/2015 | ||
11. | 18/07/2014 | ||
12. | 25/07/2013 | ||
13. | 13/12/2011 | ||
14. | 23/12/2010 | ||
15. | 19/12/2008 | ||
16. | 30/06/2008 | ||
17. | 21/12/2007 | ||
18. | 28/07/2006 | ||
19. | 27/07/2005 | ||
20. | 28/07/2004 | ||
21. | 01/02/2002 | ||
22. | 06/10/1998 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/03/2017
LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 79 del 27 marzo 2017
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2. In armonia con quanto disposto dall'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), la Regione persegue un elevato livello di protezione dei consumatori, quali soggetti deboli del mercato, e si adopera per la rimozione delle diseguaglianze di fatto che tale situazione comporta.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna sostiene e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale.
4. La Regione adotta il metodo della consultazione delle associazioni di cui all'articolo 2 in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti.
5. In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
b) un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
e) la regolamentazione delle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in particolare a tutela della concorrenza, al fine di migliorare e promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'economia di mercato, favorire la qualità dei prodotti e valorizzare l'utilità sociale nello svolgimento dell'attività di impresa;
f) la promozione dell'adozione di codici di condotta di cui all'articolo 27-bis del Codice del consumo;
g) la promozione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici, oltre che di sostegno a soggetti in condizione di fragilità;
h) la promozione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro.