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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 103 del 13 aprile 2017

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013
Art. 2 - Disposizione transitoria
Art. 3 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente:
"8 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)".
2.
Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:
"8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis".
Art. 2
Disposizione transitoria
1. L'atto di cui all'articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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