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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2017, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 103 del 13 aprile 2017

Art. 1
1.
Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è sostituito dal seguente:
"8 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)".
2.
Dopo il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:
"8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis".

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