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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2017, n. 7

MISURE DI RIDUZIONE DELLA SPESA E DESTINAZIONE DEI RISPARMI IN CONTINUITÀ CON LA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2015, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE n. 133 dell' 11 maggio 2017

Art. 4
1.
Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dai seguenti:
"4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, è sospesa nei seguenti casi:
a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco;
b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale.
4 bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.
4 ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4 bis, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.
4 quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.
4 quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.
4 sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4.".

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