Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2019 | ||
2. | 31/05/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 13/05/2024
LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2
Art. 14
Clausola valutativa
1.
La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.
2.
La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a)
attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3;
b)
descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l'ammontare dei contributi concessi;
c)
sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva;
d)
eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
e)
sintesi degli interventi attivati per il contrasto agli stereotipi e alla violenza nello sport e al potenziamento delle pari opportunità in ambito sportivo.
3.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.
4.
Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.