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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 giugno 2017, n. 9

FUSIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 'ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA'. ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI IN MATERIA SANITARIA

Art. 6

(prima aggiunta lett. q bis.) comma 1 da art. 55 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25, successivamente aggiunta lett. q ter.) da art. 13 L.R. 29 luglio 2021, n. 8, infine aggiunta lett. q quater) da art. 26 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Registri di rilevante interesse regionale
1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità a quanto previsto dall' articolo 12, comma 12, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 Sito esterno (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Sito esterno, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:
a) Registro tumori;
b) Registro diabete;
c) Registro impiantologia protesica ortopedica (RIPO);
d) Registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo (Dialisi);
e) Registro regionale per le malattie rare;
f) Registro indagine malformazioni congenite in Emilia-Romagna (IMER);
g) Registro delle broncopnemopatie croniche ostruttive (BPCO);
h) Registro interventi in ambito cardiologico e cardiochirurgico;
i) Registro angioplastiche coronariche;
j) Registro aritmologia interventistica;
k) Registro delle malattie reumatologiche e dei trattamenti;
l) Registro nati pretermine;
m) Registro endometriosi;
n) Registro della narcolessia e delle ipersonnie rare;
o) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
p) Registro gravi cerebrolesioni acquisite (GRACER);
q) Registro dei traumi gravi.
q bis.) Registro regionale Malattie Emorragiche Congenite (MEC).
q ter.) Registro Regionale Epilessia (RREP).
q quater) Registro Regionale Protesi Mammarie (RRPM).
2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
3. Con successivo regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, 22 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, il titolare del trattamento del singolo registro, i soggetti che possono avervi accesso, i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Resta fermo l'adeguamento alle disposizioni previste dal regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Sito esterno (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come disposto dall' articolo 12, comma 13, del decreto legge n. 179 del 2012 Sito esterno, convertito con legge n. 221 del 2012 Sito esterno.
4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono, in ogni caso, informarsi ai principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno.

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