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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Coordinato30/05/2016
3. Testo Coordinato26/07/2011
4. Testo Coordinato15/11/2001
5. Testo Coordinato21/05/1999
6. Testo Originale22/07/1991

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/06/2017

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 23 giugno 2017

Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
d) stampa quotidiana cartacea;
e) testate giornalistiche online;
f) agenzie di stampa quotidiana;
g) stampa periodica regionale e locale.

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