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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 17 giugno 2019, n. 7

Capo IV
Disposizioni in materia di sale cinematografiche
Art. 28
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogato.
Art. 29
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 30
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 31
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"dell'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"degli indirizzi e delle direttive".
2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"l'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"gli indirizzi e le direttive".
Art. 32
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
3.
Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"7. "Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività.".
Art. 33
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole:
"decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, le ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne di fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno)."
sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno).".
Art. 34
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 35
Disposizione transitoria
1. Gli indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali nonché le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici dettati col "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 71 del 28 febbraio 2012 rimangono validi fino all'emanazione degli indirizzi e direttive di cui all'articolo 4, ai sensi e con le procedure previste all'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

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