LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 22
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
La rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia".
2.
Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015".