LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Al termine del comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"corso della valutazione."
è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà del proponente presentare per una sola volta integrazioni volontarie nel rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 2.".