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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Art. 20
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all'articolo 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.".

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