LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. I progetti e gli interventi di cui all'articolo 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente.".