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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Art. 14
1.
La rubrica dell' articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla seguente:
"Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati".
2.
Dopo il comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 è inserito il seguente:
"1 bis. Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell' articolo 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.".
3.
Al comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 dopo le parole
"di cui al comma 1"
sono inserite le seguenti:
"e al comma 1 bis".

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