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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 19

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Art. 11

(aggiunto comma 1 bis, modificati commi 2, 3 e 4 da art. 37 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime del sisma 2012 e degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un fondo regionale di solidarietà destinato alle famiglie di persone decedute a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012 e ai familiari delle persone decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015, per i quali la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità, al fine di contribuire alle spese sostenute per esercitare tutte le azioni giudiziarie tra soggetti privati finalizzate ad ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni sofferti a causa dell'evento calamitoso, anche nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
1 bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.
2. Possono beneficiare del contributo il coniuge della vittima, i figli legittimi e naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle. È equiparato al coniuge, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio. Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno. Sono ammesse al fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza per le azioni di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e per la gestione del fondo provvede, mediante appositi atti, a fissare i criteri e i limiti di spesa per tipo di intervento e le modalità di erogazione, controllo e revoca dei contributi.
4. Per far fronte agli oneri derivanti ai commi 1 e 2 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 250.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 1 Sistema di protezione civile.

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