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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 19

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

Art. 14
Accesso al credito delle imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia.
2. I contributi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia, che garantiscano le migliori condizioni di rischio, costo e sviluppo di un moltiplicatore di garanzie per le imprese del territorio.
3. La Regione istituisce uno o più fondi di garanzia, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalità enunciate ai commi 1 e 2, con i criteri stabiliti dalla Giunta al fine di massimizzare la capacità di intervento a favore delle imprese del territorio regionale.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 2017, la spesa di euro 6.798.124,44, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

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