Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 01 dicembre 2017, n. 23

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 323 dell' 1 dicembre 2017

Art. 5
Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 41 del 1997
1.
Nel titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis
Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a bis), per interventi concernenti:
a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale degli investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. Qualora gli esercizi cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediati senza previo accordo del Comune, i contributi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti nel bando che li ha concessi."

Espandi Indice