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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 27 dicembre 2017

CAPO III
CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Sezione I
Consorzi di bonifica
Art. 25
1.
Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:
"1. Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), o ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Sito esterno (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 Sito esterno).".
Art. 26
1.
Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:
"1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.".
Art. 27
1.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.".
Art. 28
Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale
1. Il mandato del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.
Sezione II
Patrimonio alpinistico
Art. 29
1.
L'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.".
Sezione III
Disciplina delle acque minerali e termali
Art. 30
Inserimento dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 32 del 1988
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), è inserito il seguente:
"Art. 16 bis
Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente
1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all'articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell'anno precedente.
2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni, nella quale sono definiti altresì:
a) le modalità di aggiornamento, versamento e introito;
b) le eventuali riduzioni in ragione dell'adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;
c) le modalità di controllo esercitato dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
d) le direttive per l'ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c);
e) le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.
3. La Giunta, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e provvede all'adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.
4. L'applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre con riferimento alle risorse idriche oggetto di sfruttamento nell'anno 2019.".
2.
Nel Titolo II, dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 32 del 1988 è aggiunto il seguente:
"Art. 25 bis
Clausola valutativa del Titolo II
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:
a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e di coltivazione;
b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione;
c) diritti dell'articolo 16;
d) iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 16 bis.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni valutative del comma 1.".
Sezione IV
Modifiche alla legge per la montagna
Art. 31
1.
Al comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole:
"anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana"
sono sostituite dalle seguenti:
"alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite "Unioni di Comuni montani", ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".
Art. 32
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:
a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'articolo 4;
b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di Comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi Comuni e per le Unioni di Comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l'attuazione del programma;
c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.".
Art. 33
1.
L'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Programma triennale di investimento
1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.
2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a).
3. Il programma adottato è trasmesso alla Regione.
4. La Regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell'Unione di Comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna.
5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all'Unione di Comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla Regione.".
Art. 34
1.
L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno (Nuove disposizioni per le zone montane).
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994 Sito esterno;
b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.
3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.
4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.".
Sezione V
Sismica
Art. 35
Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 10 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2015, l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche sono esercitate in maniera autonoma dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni della Regione esercitate ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.
Sezione VI
Parchi regionali e contratti di fiume
Art. 36
1. Al comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"da parte del Consorzio"
sono sostituite dalle seguenti:
"da parte dell'Ente";
b)
le parole
"programma annuale"
sono sostituite dalle seguenti:
"programma triennale";
c)
le parole
"attuazione nell'anno"
sono sostituite dalle seguenti:
"attuazione nel triennio".
Art. 37
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici), sono aggiunte le seguenti parole:
"La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2 ter. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).".
Sezione VII
Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura
Art. 38
1.
Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo la parola
"Unioni"
sono inserite le seguenti:
", ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati.".
Sezione VIII
Urbanistica
Art. 39
Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 (Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), le parole
"31 dicembre 2017"
sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2018".
Sezione IX
Modifiche alla disciplina di ARPAE
Art. 40
1.
L'articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.
2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia:
a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonché attività tecniche a valenza generale;
b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente;
c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 Sito esterno (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia.
5. L'articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull'assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell'Agenzia.".
Art. 41
1.
Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015, prima del punto e virgola sono aggiunte le seguenti parole:
", o un suo delegato".
Sezione X
Tutela della fauna selvatica in difficoltà
Art. 42
1.
Il comma 6 ter dell'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:
"6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno) e alla specifica disciplina regionale.".
2.
Al comma 6 quinquies dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994, dopo la lettera c) è inserita la lettera c bis)
"c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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