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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 27 dicembre 2017

CAPO V
POLITICHE SOCIALI E SANITÀ
Sezione I
Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà
Art. 52
1.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) è sostituito dal seguente:
"3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Sito esterno (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 Sito esterno, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) ovvero del Reddito di inclusione (ReI) come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), o comunque di ogni misura statale specificamente rivolta al contrasto alla povertà, ovvero del beneficio della Carta Acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).".
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"3 bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.".
Art. 53
1.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:
"f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito, comprese le modalità operative del ReI.".
Art. 54
Norma transitoria
1. Nella fase di avvio del ReI, al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il ReI. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.
Sezione II
Sanità
Art. 55
1.
Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:
"q bis) Registro regionale Malattie Emorragiche Congenite (MEC).".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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