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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Art. 2
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), è inserito il seguente:
"1 bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.".
2.
Al comma 6 dell' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole
"commi 3, 4 e 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1 bis, 3, 4 e 5".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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