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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Art. 6
1. L' articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 Sito esterno si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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