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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Art. 7
Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.
2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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