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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Art. 13
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"quattro"
è sostituita dalla seguente:
"cinque".
2.
Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"quattro"
è sostituita dalla seguente:
"cinque".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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