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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Art. 19
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole
"dei Comuni e delle Unioni dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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