LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 19
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole
"dei Comuni e delle Unioni dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.