LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 50
Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017
1.
Al comma 7 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017 le parole:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),"
sono sostituite dalle seguenti:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ),".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.