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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 10

(modificato comma 4 da art. 51 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Rapporti con l'associazionismo
1. La Regione mantiene rapporti di collaborazione e di confronto con i soggetti di cui all'articolo 9, comma 7 per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni a tali fini utili.
2. La Regione può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, operanti nel settore della promozione della ciclabilità e dell'educazione alla mobilità sostenibile.
3. La Regione può concedere contributi, ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità.
4. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017, dandone adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.
5. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
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