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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 4

(modificato comma 1 da art. 49 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Pianificazione di livello locale
1. La Città metropolitana di Bologna, le province, i comuni e le loro unioni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione e in raccordo con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore anche nazionale , la rete ciclopedonale locale dei propri territori con riferimento anche alle finalità di cui all'articolo 1 e ne programmano i relativi interventi di valorizzazione. Le province e le aree vaste qualora costituite collaborano alle azioni dei comuni e delle unioni, in riferimento alle infrastrutture stradali da loro gestite.
2. Qualora la pianificazione locale preveda di realizzare strade di nuova costruzione o interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, le piste ciclabili non realizzabili in adiacenza, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, sono localizzate in ambiti tali da garantire la fruibilità e la connessione funzionale delle stesse con i poli attrattori, con i nodi di interscambio del trasporto pubblico e, in generale, con i luoghi di interesse sociale, storico, culturale, enogastronomico e turistico di fruizione pubblica, nonché con la RCR e le reti extraurbane ed urbane.
3. I comuni aggiornano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con la previsione di realizzare spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie e produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche.
4. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova realizzazione e in quelli esistenti, ove possibile, è fatto obbligo di riservare spazi per il ricovero di biciclette per i residenti, disponibili altresì, per i visitatori, limitatamente a soste di breve durata.
5. La pianificazione di itinerari ciclabili, rientranti nella RCR, idonei all'attraversamento dei confini del singolo ente, deve avvenire in accordo tra gli enti limitrofi interessati, garantendo il collegamento degli stessi.
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