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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/05/2020
2. Testo Coordinato22/10/2018
3. Testo Coordinato18/07/2017
4. Testo Originale23/06/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/12/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. L'informazione libera e plurale è alla base di una società democratica e aperta e come tale rappresenta un bene d'interesse pubblico da tutelare. Per questo la regione Emilia-Romagna sostiene le imprese operanti nel settore in ambito locale, in primo luogo per la loro qualificazione e innovazione, perseguendo l'obiettivo di una sempre maggiore informazione ai cittadini e della loro partecipazione attiva alla formazione dei processi decisionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove appositi interventi volti a scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, contrastare eventuali squilibri territoriali, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico e dell'intera filiera tecnica di produzione dell'informazione tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio d'imprese fondate o composte da giovani giornalisti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
d) stampa quotidiana cartacea;
e) testate giornalistiche online;
f) agenzie di stampa quotidiana;
g) stampa periodica regionale e locale.
Art. 3

(prima soppresse parole: lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 del comma 2 da art. 40 L.R. 18 luglio 2017, n. 14, in seguito soppressi punto 1) lett. a) e punto 1) lett. b) comma 2, modificata lett. e) comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 15 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Requisiti per l'accesso a contributi e incentivi
1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, le imprese dell'informazione di cui all'articolo 2 iscritte da almeno un anno nel ROC, che operano nella regione Emilia-Romagna e che:
a) svolgono l'attività disponendo di una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale competente, con un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
b) dispongono di una redazione giornalistica composta da giornalisti, professionisti o pubblicisti, dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time;
c) si avvalgono, per l'attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 Sito esterno (Ordinamento della professione di giornalista), assunto nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale del comparto o retribuito mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 Sito esterno (Equo compenso nel settore giornalistico) coerentemente con i principi stabiliti dal Patto per il lavoro;
d) sono in regola con il versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il personale giornalistico;
e) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il restante personale;
f) sono in regola con il pagamento degli stipendi. In caso contrario, a pena di decadenza dal contributo o altro incentivo riconosciuto e con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi dell'articolo 10 comma 4, hanno l'obbligo di rientrare in una situazione di regolarità entro tre mesi dalla data di riconoscimento del contributo o incentivo stesso; nelle more del periodo necessario alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione del contributo o di altro incentivo è sospesa;
g) dedicano all'informazione locale autoprodotta una foliazione o un numero di articoli pubblicati o un numero di lanci d'agenzia (take) o una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7-24.00) pari a una quota complessiva di almeno il 60 per cento dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione;
h) sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
i) sono in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
j) non hanno effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti per motivi economici di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni;
k) non hanno in atto provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni.
2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per usufruire degli interventi previsti le imprese dell'informazione devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) - DTT:
1) abrogato.
2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... e comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
3) trasmettere contenuti riferibili alla televendita in misura non superiore alle percentuali stabilite dalla normativa nazionale per i contributi annuali statali alle tv e alle radio locali;
b) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) - Emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+:
1) abrogato.
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
c) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) - Emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari:
1) operano in Emilia-Romagna;
2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
d) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) - Stampa quotidiana cartacea:
1) giornale diffuso a pagamento e in modo autonomo in almeno il 30 per cento dei comuni dell'Emilia-Romagna e per non meno di duecentocinquantacinque giorni l'anno;
2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
e) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) - Testate giornalistiche online:
1) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
f) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) - Agenzie di stampa quotidiana:
1) redazione giornalistica con almeno cinque giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
g) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) - Stampa periodica regionale e locale:
1) periodico, non di frequenza quotidiana e che non figuri come supplemento di altri giornali o pubblicazioni, diffuso a pagamento in almeno il 30 per cento dei comuni dell'Emilia-Romagna o in almeno il 20 per cento dei comuni dei territori provinciali in cui ha sede il periodico e per non meno di quarantadue uscite all'anno per i settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci uscite per i mensili;
2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti ... e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti ... comunque assunti nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali giornalistici;
3. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi e dagli incentivi di cui alla presente legge le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente.
4. Sono, altresì, escluse:
a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Sito esterno (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'articolo 6;
b) le imprese che trasmettono o promuovono programmi con contenuti vietati ai minori;
d) le imprese i cui titolari o editori hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale;
e) le imprese che pubblicizzano il gioco d'azzardo secondo la normativa vigente.
4 bis. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.
Art. 4

(sostituita rubrica e abrogato comma 3 da art. 16 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Elenco di merito degli operatori economici nel settore dell'informazione locale
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore dell'informazione locale.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e che dichiarino il proprio impegno a garantire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10.
3. abrogato.
4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco.
5. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
Art. 5
Ambiti oggetto d'intervento
1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, sono volti a sostenere:
a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali;
b) la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;
c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica;
d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa per la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line di un flusso informativo completo e costantemente aggiornato;
e) la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;
f) iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia emiliano-romagnola, con anche una maggiore definizione e specializzazione dei palinsesti in tal senso;
g) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo (contenuti realizzati dai lettori e dagli utenti, blog, condivisione dati, web forum, tv di strada), con l'indispensabile ruolo di mediazione e verifica delle informazioni garantito dalla redazione e dai giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti, attraverso l'interattività garantita dalla rete e dai nuovi media in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti;
h) l'assunzione di personale giornalistico, tecnico, amministrativo e la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
i) la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, giornalisti e personale tecnico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
j) nell'ambito di fusioni di imprese e sinergie editoriali nonché reinternalizzazione di attività editoriali precedentemente esternalizzate che portino al consolidamento aziendale, all'uscita da situazioni di crisi, al rafforzamento delle quote di mercato, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e a nuove assunzioni, l'innovazione tecnologica, la conversione delle strumentazioni, la modernizzazione dei processi lavorativi e della distribuzione del prodotto, l'assunzione e stabilizzazione di personale giornalistico e tecnico e la realizzazione di prodotti informativi e giornalistici originali;
k) il cofinanziamento della vendita alle medio-piccole imprese emiliano-romagnole di spazi pubblicitari a tariffe regolamentate e agevolate, a condizione che il loro utilizzo sia finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della regione.
Art. 6

(aggiunto comma 3 bis da art. 5 L.R. 29 maggio 2020, n. 1, in seguito sostituite lett. a), comma 1 e comma 3 bis da art. 25 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Tipologia e programmazione degli interventi
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono costituiti:
a) dalla concessione di contributi di parte corrente o in conto capitale;
b) dalla concessione di contributi in conto interessi;
c) da prestazioni di garanzie per l'accesso al credito;
d) dagli incentivi per l'occupazione di cui all'articolo 7;
e) dall'erogazione di contributi per la vendita dei programmi di pubblicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k);
f) da incentivi per il sostegno all'avvio d'imprese di giovani giornalisti di cui all'articolo 8.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riconosciuti fino a esaurimento delle risorse agli stessi destinate dal programma annuale degli interventi da finanziare.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e acquisito il parere del CORECOM, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, che:
a) specifica, per ogni intervento, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;
b) definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), le modalità e i termini di riconoscimento di contributi e incentivi;
c) definisce le modalità dei controlli di cui all'articolo 10;
d) individua i soggetti gestori delle procedure;
e) definisce i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dagli interventi di cui al comma 1 in ragione della mancanza di fondi.
3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di sostenere gli interventi negli ambiti di cui all'articolo 5. Ulteriori contributi possono essere concessi ai fini dello svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale per la più ampia diffusione di opportunità e misure a beneficio dei cittadini e della comunità regionale introdotte da politiche, interventi e servizi regionali, condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed ai commi 3 e 4.
4. La Regione promuove protocolli d'intesa tra il sistema bancario regionale e il Fondo nazionale per l'editoria per favorire l'accesso tempestivo ai contributi del fondo.
Art. 7
Incentivi per l'occupazione nel settore radiotelevisivo e dell'editoria
1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 2 incentivi per l'occupazione nella seguente misura massima:
a) 50 per cento (75 per cento in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999 Sito esterno) della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno. Sono escluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato;
b) 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno;
c) 30 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 Sito esterno.
2. Per beneficiare degli incentivi di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a stipulare i contratti di lavoro entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e a garantire che la durata dei contratti su cui ricevono il contributo sia superiore alla durata del contributo stesso.
3. Gli interventi di cui al comma 1 spettano dall'anno di conclusione del contratto di lavoro fino al secondo anno compiuto, compatibilmente con le risorse previste dal programma annuale degli investimenti da finanziare definito ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'incentivo non può, comunque, superare l'importo massimo di euro 20.000,00, ovvero di euro 30.000,00 in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, per ogni contratto di lavoro concluso.
5. La misura degli incentivi di cui al comma 1 è aumentata di trenta punti percentuali qualora le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno, rientrante in una delle seguenti categorie:
a) giovani con età inferiore a 35 anni;
b) svantaggiati, così come definiti dalla normativa nazionale;
c) disabili, cosi come definiti dalla normativa nazionale.
6. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono di norma cumulabili con analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, tranne nel caso dei contributi erogati ai sensi della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, purché tale cumulo non comporti un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi ammissibili a contributo.
7. Gli incentivi non possono essere riconosciuti alle assunzioni che violano il diritto di precedenza all'assunzione di altri lavoratori previsti dalla normativa nazionale o contrattuale.
Art. 8
Sostegno all'avvio d'imprese di giovani giornalisti
1. La Regione favorisce la nascita d'imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, partecipate da giornalisti iscritti all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 Sito esterno che abbiano meno di trentacinque anni all'atto di costituzione dell'impresa.
2. Tali imprese devono operare in Emilia-Romagna e svolgere attività di:
a) produzione di contenuti e prodotti giornalistici e informativi per quotidiani e periodici, emittenti radiotelevisive, web tv e web radio, testate web;
b) ufficio stampa;
c) campagne di comunicazione;
d) consulenza editoriale.
3. Contestualmente alle attività indicate nel comma 2 tali imprese devono realizzare e gestire un portale dedicato all'informazione regionale e locale per una quota di almeno il 70 per cento dei suoi contenuti.
Art. 9
Comunicazione istituzionale
1. Attraverso la propria comunicazione istituzionale, la regione Emilia-Romagna diffonde un messaggio di interesse pubblico diretto all'esterno dell'Amministrazione, sia per informare i cittadini, gli enti territoriali e le articolazioni della società regionale sull'attività istituzionale dell'Ente, sia per promuovere campagne informative di pubblica utilità, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone e soggetti sociali.
2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:
a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti dell'Unione europea;
b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;
c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;
d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;
e) a educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.
3. Nel caso l'attività di comunicazione abbia carattere pubblicitario, la Regione tiene conto delle leggi e dei regolamenti in materia e si attiene a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti e al rispetto delle opinioni altrui. Per lo svolgimento di questa attività la Regione può avvalersi di strutture specializzate, attenendosi, nella scelta delle agenzie e dei mezzi, a meri criteri tecnico-professionali.
4. Per informare i cittadini sulla propria attività istituzionale, sulle decisioni, le leggi e gli atti di propria competenza e sul loro processo di formazione, garantendo così il diritto dei cittadini a essere informati e assicurare un'effettiva partecipazione e piena trasparenza, la Regione cura la realizzazione di trasmissioni televisive e radiofoniche, che diffonde tramite le emittenti che operano in Emilia-Romagna e che sono iscritte al ROC.
5. I contenuti delle trasmissioni televisive e radiofoniche sono a cura delle competenti strutture di Giunta e Assemblea legislativa, rispettano il principio dell'obiettività e in essi viene garantito eguale spazio alle diverse posizioni e opinioni politiche.
6. Rientra nella responsabilità dei direttori delle strutture di cui al comma 5 stipulare, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio a loro assegnate, accordi con le emittenti per la realizzazione e diffusione, o per la sola diffusione, delle trasmissioni televisive e radiofoniche, con l'obbligo di garantire la copertura dell'intero territorio regionale, nell'ambito della predisposizione dei piani editoriali e dei piani annuali delle attività sottoposti all'esame e all'approvazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive competenze.
7. La Regione realizza campagne di comunicazione istituzionale su temi d'interesse pubblico e di utilità per la collettività e la comunità regionali attraverso l'acquisto di spazi sugli organi d'informazione (televisioni, radio, giornali, periodici, siti internet, giornali on line) iscritti al ROC, campagne a cura delle strutture di cui al comma 2.
Art. 10
Controlli, decadenza e revoca
1. Le strutture individuate dal programma di cui all'articolo 6, comma 3, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3 nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo o dell'incentivo e la sua completa erogazione costituisce causa di decadenza dai contributi e dagli incentivi, con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 4.
3. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi o degli incentivi, con recupero degli importi eventualmente erogati ai sensi del comma 4.
4. In caso di revoca o decadenza dai contributi o dagli incentivi di cui alla presente legge il beneficiario deve restituire, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'atto di revoca, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
5. Il CORECOM provvede alla rilevazione e alla messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3.
Art. 11
Norma sugli aiuti di Stato
1. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ovvero dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e nel rispetto delle deliberazioni regionali recanti modalità applicative del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso in cui si eroghino incentivi nell'ambito delle politiche attive del lavoro.
Art. 12
Clausola valutativa e rapporto sullo stato delle imprese d'informazione
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti;
d) Il numero di imprese avviate grazie alle iniziative attivate in base all'articolo 8 della presente legge.
2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sullo stato di attuazione della legge.
3. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, d'intesa con il CORECOM, realizza un rapporto sullo stato delle imprese d'informazione emiliano-romagnole. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:
a) il numero d'imprese e la tipologia di servizio offerto;
b) il numero d'imprese che si sono costituite nel triennio di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;
c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;
d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.
4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 13
Abrogazioni
1. La legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna) è abrogata.
2. Ai procedimenti e alle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 39 del 1992.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali - e Programma 11 - Altri servizi generali. Per gli oneri riferiti alla comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si provvede nell'ambito delle risorse previste nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7 e 8 per l'esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2017-2019.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
4. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.

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