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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Capo III
Norme comuni di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . Disposizioni transitorie di prima applicazione
Art. 11
Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.
1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all' articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni.
2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l' articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.
Art. 12
1.
Dopo il comma 3 bis dell' articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:
a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;
b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;
c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".
Art. 13
Monitoraggio
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo, alle modalità della partecipazione della Regione alle società nate dai processi di fusione e di incorporazione in essa previsti, nonché alla realizzazione delle condizioni a cui la partecipazione della Regione è subordinata.

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