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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 3
Qualificazione dell'educazione musicale
1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale.
2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni in materia di formazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di musica d'insieme, volti a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.
4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.
5. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.
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