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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 7
Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali
1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:
a) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali pareggiati e degli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
b) le startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;
c) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
d) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;
e) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.
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