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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 9
Emilia-Romagna music commission e attività dirette della Regione
1. La Regione esercita le attività di music commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di music commission, ai fini della presente legge, si intendono:
a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione;
c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.
3. La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività musicali, attraverso società in house.
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