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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 11
Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
1. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA.
2. Per l'assunzione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è inoltre pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

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