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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018

Art. 2
1.
La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:
"Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l'impiego".
2.
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l'ammontare del beneficio così come previsto all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"1 bis. Il beneficio economico è erogato nell'ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.".

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