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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 10
Certificabilità del bilancio di esercizio
1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali e della Gestione sanitaria accentrata deve essere certificabile.
2. La Giunta regionale, con apposito atto, individua modalità, tempi e risorse necessarie alla certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitare e della Gestione sanitaria accentrata.
3. Le verifiche previste nell'ambito del percorso attuativo della certificabilità sono svolte dal Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria.

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