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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 232 del 27 luglio 2018

Capo I
Ambiente e territorio
Art. 2
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è sostituita dalla seguente:
"a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 bis;".
Art. 3
1.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Subconcessione
1. Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:
a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;
b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.
2. La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;
b) l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.
3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.
4. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono subconcedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.".
Art. 4
1.
L'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Misure di conservazione
1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, sentiti i rispettivi enti di gestione.
2. L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:
a) dell'atto in corso di approvazione;
b) del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;
c) del responsabile del procedimento.
3. L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
4. L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.
5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.
6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno. Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
8. Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedono vincoli alle trasformazioni d'uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.
9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito.
10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) per quanto riguarda l'approvazione con regolamento delle misure di conservazione generali previste dal medesimo articolo.".
Art. 5
1.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo le parole
"a terzi"
sono aggiunte le seguenti:
", senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione".
Art. 6
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), le parole
"agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali"
sono sostituite dalle seguenti:
"agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali".
2.
Il comma 1 bis dell'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1 bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri enti pubblici, per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall'UNESCO come Riserva della Biosfera Man and Biosphere (MAB) o come Sito Patrimonio dell'Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall'UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.".
Art. 7
1.
Il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) è sostituito dai seguenti:
"10. Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.
10 bis. Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.".
Art. 8
1.
Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è sostituito dal seguente:
"2. La quantificazione dell'indennizzo per utilizzo senza titolo del demanio idrico è effettuata in relazione all'entità della violazione e al tipo di utilizzo, in base al canone previsto dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 100 per cento per ogni annualità di utilizzo senza titolo.".
Art. 9
Adesione alla Fondazione Symbola
1. Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a "Symbola - Fondazione per le qualità italiane" che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.
2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
3. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000, 00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.
5. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2001 Sito esterno.
6. Il presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
Art. 10
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) le parole:
"In tale ipotesi il contributo di costruzione è dovuto nella misura prevista dalla disciplina vigente maggiorata del cinquanta per cento e la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti."
sono soppresse.
Art. 11
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) le parole
"non inferiore al 20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"non inferiore al 35 per cento".
Art. 12
1.
Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
", scomputando l'intero valore delle aree dal contributo di costruzione dovuto"
sono soppresse.

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