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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 2
1.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 2 bis
Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale
1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunità, come definito dall'articolo 11 bis, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione:
a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti;
b) promuove modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali;
c) promuove la formazione qualificata degli addetti di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio;
d) promuove l'erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunità nelle materie di cui alla presente legge;
e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e privati.".

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