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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 10
1.
L' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell' articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale, realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) formazione e aggiornamento professionale;
d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale;
e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini;
f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione.
3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale nonché sull'esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.".

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