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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 11
1.
Alla fine del comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole:
"e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche".
2.
Il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:
a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.".
3.
Dopo il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"3 bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle Autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.".

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