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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

"Art. 13
Funzioni di polizia locale
1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;
b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;
f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.
4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di Comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.
5. Gli Enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla Commissione assembleare competente a cadenza annuale.".
Art. 13
1.
L' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Corpi di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale. Nel caso di corpi intercomunali, la Regione promuove lo svolgimento del servizio basato sui criteri di adeguata copertura territoriale di ciascuno dei Comuni che ha costituito il corpo intercomunale.
2. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 dell'articolo 13 bis, i corpi di polizia locale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6;
c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6.
4. Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.
5. Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.
6. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard che i corpi di polizia locale devono possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga.
7. Le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti.
8. I corpi di polizia locale già riconosciti come tali ai sensi della presente legge, che realizzino processi aggregativi tra Enti locali volti alla costituzione di una struttura intercomunale o al suo ampliamento, mantengono lo status di corpo fino al monitoraggio successivo di cui al comma 7.
9. La Regione promuove la composizione di situazioni conflittuali tra Enti locali che possano impedire la costituzione, lo sviluppo, la stabilità dei corpi di polizia locale conformi alla presente legge nonché la permanenza nella gestione associata dei Comuni aderenti.".

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