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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 del 22 ottobre 2018

Art. 13
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresì le seguenti funzioni:
a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;
d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
e) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.".

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