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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 404 del 20 dicembre 2018

Art. 11
Ulteriori disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b), e comma 12 bis della legge regionale n. 43 del 2001, come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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