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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 404 del 20 dicembre 2018

Art. 9
Attività sociali, culturali, ricreative
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei suoi dipendenti sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). La Regione può concedere a tali organismi, previa convenzione, l'uso di spazi e attrezzature regionali.

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