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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2021

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Capo II
INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Art. 2
1.
Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), all'articolo 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. . In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna ( legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), al fine di garantire ai cittadini una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da agenzie, enti strumentali ed aziende regionali, nonché dalle società controllate.
3 ter. Ai fini del comma 3 bis la Regione:
a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;
b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa.".

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