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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 21
1.
Dopo la lettera c) del comma 2 dell' articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:
"c) bis interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".
2.
Il comma 4 dell' articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate.".

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