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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 35
1.
Dopo il comma 8 quater dell' articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è aggiunto il seguente:
"8 quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'articolo 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall' articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a), con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile.".

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