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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Originale04/03/2019

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 7
Tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica
1. La Regione Emilia-Romagna tutela l’Apis mellifera, sottospecie ligustica, diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2 , 3 e 4 , volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall’ibridazione.
2. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.
3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l’istituzione di zone di conservazione dell’ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all’allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.
4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell’Albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.
5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l’istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 3 e 4 , i criteri e le modalità per l’applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2 , 3 e 4 .

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